Riferimenti Normativi: la TARI è il tributo locale istituito dall’articolo 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. A decorrere dal 1°gennaio 2014, la TARI è subentrata alla TARES. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dal Consiglio Comunale stesso. Il comma 651 così recita: “Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”, e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999. L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: “È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa.
Chi è tenuto al pagamento della TARI: il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
Superfici Soggetta a Tassazione: per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.