In caso di nuova occupazione, cessazione o variazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tariffa lâutente deve darne comunicazione entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui si verifica lâevento che da luogo alla comunicazione medesima. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per lâassoggettabilitĂ alla tariffa rimangano invariate.
Lâutente, entro lo stesso termine, è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare, con riferimento alle domestiche residenti, ai fini della corretta quantificazione della tassa dovuta ai sensi dellâart. 10 del regolamento TARI del Comune di Portoferraio. Lâutente deve inoltre, sempre entro il termine di 60 giorni, denunciare le modifiche apportate e le variazioni dâuso riguardanti i locali e le aree soggette a tassazione. I soggetti che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta la nuova comunicazione o per i quali ne sia accertata dâufficio la cessazione, vengono cancellati dâufficio dal Comune. In caso di mancata presentazione della comunicazione nel corso dellâanno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualitĂ successive se lâutente che ha prodotto la comunicazione di cessazione dimostri, mediante la presentazione del contratto di compravendita o locazione o altro diritto reale, di non aver continuato lâoccupazione, lâutilizzazione o la detenzione dei locali ed arre ovvero se lâobbligazione sia stata assolta dellâutente subentrante. In caso di omessa comunicazione il Comune, in mancanza di dati certi, determina, in via presuntiva, le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi per la determinazione della tariffa presumendo, fatta salva la prova contraria, che lâutilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 01 gennaio dellâanno in cui è stata accertata o dellâanno al quale, in base a elementi precisi e concordanti, può farsi risalire lâinizio dellâoccupazione e/o utilizzazione.
Il Comune rilascia ricevuta delle comunicazioni in caso di consegna diretta, entro il predetto termine di 60 giorni. Nel caso di spedizione le comunicazioni si considerano presentate nel giorno risultante da timbro postale. Le comunicazioni devono essere presentata su appositi moduli predisposti dal Comune stesso.
Tutte le richieste di riduzioni/agevolazioni, ad eccezione di quelle previste dallâart. 12 comma 5 e art.13 comma 11 del regolamento TARI del Comune di Portoferraio devono essere presentate al Comune entro il termine decadenziale del 31 luglio di ciascun anno ed hanno efficacia per lâanno in corso. Le istanze relative ad agevolazione/riduzioni, se non effettuate nei predetti termini, hanno effetto dal primo gennaio dellâanno successivo a quello in cui avviene la richiesta.
Allâinterno della sezione âModulistica in lineâ è possibile scaricare il modello per la richiesta di riduzioni.
Per maggiori dettagli sulle riduzioni e/o agevolazioni previste e sulla modalitĂ di presentazione delle istanze consultare il regolamento TARI del Comune di Portoferraio.
Il pagamento del tributo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato nella richiesta di pagamento, che sarĂ emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza. Lâutente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nella richiesta di pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dallâemissione del documento. In caso di mancato versamento di una o piĂš rate alle date indicate nelle richieste di pagamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori di cui allâart.1, comma 165 della legge n. 296/2006 con le maggiorazioni stabilite dal Comune tempo per tempo.
Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate:
- mediante lâemissione di un documento attestante il credito se producono un credito per lâutente, con conseguente rimborso dâufficio del dovuto qualora il contribuente non risulti a debito per il tributo stesso riferito ad annualitĂ precedenti o per altri tributi dovuti al Comune. In tal caso il Comune provvederĂ alla compensazione ex art. 1241 e seguenti del Codice Civile procedendo a comunicare la stessa al contribuente;
- richiesta integrativa se producono un debito per lâutente, con conseguente obbligo di versamento da parte del medesimo.